La circolazione di prova e le relative violazioni

A norma dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 474/2001, l’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso.

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