Legittimo lo spostamento ad altro servizio dell’agente di polizia locale per incompatibilità ambientale

Dal trasferimento temporaneo a quello definitivo di un agente della polizia locale trasferito ad altro ufficio per incompatibilità ambientale, in ragione del procedimento disciplinare a lui comminato dall’ente, per avere colpito con un calcio un cittadino fermato in attesa d’identificazione, steso a terra ed ammanettato. Per la Corte di Cassazione (ordinanza n.30348/2022) non vi è stata alcuna illegittimità dell’ente in ragione dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal dipendente nel precedente servizio di appartenenza.

di Vincenzo Giannotti

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