L’intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente è parimenti abusivo

La Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n. 24478/2021 ha riaffermato che in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un mero intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente, dovendosi cioè ritenere che gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente.
In applicazione di tale premessa ermeneutica, è dunque irrilevante che la realizzazione dello sbancamento e della piattaforma di 120 mq. sia iniziata quando l’imputato non era ancora proprietario del fondo, essendo invece decisiva la circostanza che, all’atto del controllo della Polizia Municipale, il ricorrente, che all’epoca era proprietario del terreno, era intento a proseguire i lavori abusivi, non essendo necessario stabilire in che misura rispetto all’iniziale intervento, atteso che, quantomeno, si è trattato di lavori di manutenzione che comunque non potevano essere realizzati, stante l’illeceità delle opere inizialmente avviate.

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