Maggiore occupazione senza titolo di suolo pubblico: integra sempre un comportamento illecito

Nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico antistante un locale in misura superiore a quanto autorizzato e conseguente sospensione dell’attività di somministrazione da parte del Comune, il TAR Lazio ribadisce che “la maggiore occupazione, realizzata senza titolo, integra pur sempre un comportamento illecito rispetto al quale l’ordinamento giuridico legittimamente appronta misure repressive ed al contempo sanzionatorie e dissuasive”.
Sia l’occupazione totalmente abusiva che quella abusiva in ampliamento si reggono, infatti, sul medesimo presupposto rappresentato dalla occupazione di suolo pubblico senza titolo.
E se è vero che sotto il profilo formale una differenza esiste tra le due forme di occupazione abusiva, rientra tuttavia nella discrezionalità dell’Ente valutarne l’incidenza sotto l’aspetto funzionale.
Secondo il TAR, “la misura della sanzione (chiusura per un periodo di tre giorni) s’appalesa, pertanto, espressione della lata discrezionalità che l’ordinamento di settore attribuisce in parte qua all’Amministrazione comunale, il cui esercizio appare, nella circostanza, immune da macroscopici vizi di logicità e/o ragionevolezza”.
Consulta la Sentenza TAR Lazio n.11334 del 15.11.2016

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