Niente Daspo al ricorrente incensurato che rivende i propri biglietti

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione gli ha irrogato il divieto di assistere alle manifestazioni sportive in quanto in occasione di un incontro di calcio Inter – Juventus, disputatosi presso lo Stadio “Meazza” di Milano, agenti di pubblica sicurezza lo avevano notato porre in vendita tre titoli di accesso all’impianto sportivo, senza essere titolare della prevista autorizzazione, ad un noto esercente l’attività di bagarinaggio.

Nel caso di specie, una pluralità di circostanze palesa il carattere meramente occasionale della condotta tenuta dal ricorrente: il ricorrente è incensurato, era in possesso solamente di tre titoli di accesso allo stadio, non è stato trovato in possesso di altro denaro ricevuto quale provento di pregresse vendite di biglietti; i titoli erano inoltre intestati a famigliari del ricorrente ed il prezzo di vendita concordato era lo stesso al quale i biglietti erano stati acquistati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Consulta la sentenza n. 1767/2017, Tar Lombardia

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