Nozione e limiti del “consumo sul posto”

Nella normativa statale, artigiano è colui (che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” e) che è iscritto all’Albo previsto dall’art. 5, l. n. 443 del 1985 e nei cui confronti (ex art. 5, comma 7, della medesima legge) “per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’Albo di cui al primo comma le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla l.  11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”. Tale esclusione, quindi, opera solo per la vendita nei locali aziendali di prodotti propri dell’artigiano oppure per la fornitura di prodotti strettamente accessori ai primi (es., bevande gassate o acqua minerale)

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