Ordinanza anti-volantinaggio

Considerato che “la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un’attività essenzialmente libera e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 17.4.2012, n. 641), deve ritenersi illegittima l’ordinanza del sindaco che vieta “di distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli”.
Con riguardo poi ai profili concernenti le concrete caratteristiche delle cassette di sicurezza (“laddove le cassette postali siano ubicate all’esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse”), si ritiene che lo stesso sia eccessivamente limitativo, essendo soltanto necessario prescrivere che la distribuzione del materiale pubblicitario non avvenga mediante il suo indistinto ‘abbandono’ in luoghi pubblici. 

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