Ordinanze contingibili ed urgenti

È legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ordinava ai proprietari e possessori (tra cui Anas) di suoli, giardini, spazi, strutture e siti di ogni tipo nel centro abitato e nella periferia del comune di provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli stessi con rimozione dei rifiuti e trasporto presso discariche autorizzate con obbligo di tenerli costantemente puliti nel tempo, in quanto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 285/1992 gli enti proprietari e concessionari delle strade (come Anas, avente per oggetto sociale e per dovere istituzionale, la custodia e la cura della rete viaria [cfr. sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 299/2012]) devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo (a prescindere dalle dimensioni della infrastruttura su cui esercitano la vigilanza).
Sulla stessa linea si colloca Cons. Stato, sez. V, 31.5.2012, n. 3256 (che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. un., 25.2.2009, n. 4472) secondo cui “il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3256/2012 rileva che il dovere di adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie per eliminare tali rifiuti deriva “direttamente dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. In conclusione, si deve affermare che Anas s.p.a., in quanto concessionaria della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e autostrade di proprietà dello Stato, è obbligata alla pulizia delle sede stradale e delle sue pertinenze e, quindi, alla rimozione non solo dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada, atteso che la loro pulizia interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può quindi non fare capo direttamente al soggetto gestore, sia esso proprietario, concessionario o comunque affidatario del bene (cfr. da ultimo TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 21.6.2013, n. 364).

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