Ordinanze di regolamentazione del traffico
È illegittima l’ordinanza del Sindaco che dispone un divieto di sosta permanente, considerato che rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che siano diretti a regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato, atteso che, all’evidenza, si tratta di atti ordinari di gestione amministrativa e non certo di indirizzo politico e di controllo politico-amministravo; del resto, il comma 2 del citato art. 107 del d.lgs. 267/2000, è chiaro nel riservare ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente” ovvero nelle funzioni, che qui non rilevano, del segretario o del direttore generale (in tal senso Cass. civ., sez. II, 6.11.2006, n. 23622; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8.1.2011, n. 10; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3.6.2010, n. 15012; TAR Campania, Napoli, sez. I, 17.12.2009, n. 8874). In senso contrario, pertanto, non può rilevare il richiamato articolo 7 del codice della strada, che attribuisce al Sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati in quanto, comunque, detta previsione va coordinata con il successivo art. 107 del t.u. 267/2000.
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