Orientamenti applicativi ARAN: in caso di reintegro in servizio dopo un licenziamento illegittimo, posso usufruire dei giorni di ferie maturati precedentemente?

In caso di licenziamento illegittimo con conseguente reintegro sul posto di lavoro, non è sempre facile capire come comportarsi in relazione a giorni di ferie e permessi. L’ARAN, con  l’orientamento applicativo RAL_1853, interviene in materia chiarendo che i giorni maturati nella fase antecedente al licenziamento vanno riconosciuti e possono essere utilizzati.

Il provvedimento di licenziamento è causa oggettiva che impedisce il godimento dei giorni di ferie. Nel momento in cui il giudice disponga il reintegro in servizio, dopo aver dichiarato nullo il licenziamento per giusta causa, deve essere ripreso lo sesso rapporto di lavoro precedentemente costituito, che comprende anche le ferie maturate e non godute.

Ferie e permessi: quando non è possibile rivendicarle?

Ci sono alcuni casi in cui, al contrario, il problema ha diversa soluzione. Infatti, laddove il soggetto abbia richiesto la monetizzazione dei giorni di permesso, o il giudice abbia considerato quei giorni nel disporre il risarcimento del danno subito dal lavoratore, questi non saranno più godibili per evidenti ragioni.

Infine un chiarimento sul tema del calcolo delle ferie in un caso analogo a quello sopraesposto: durante il periodo di assenza dal lavoro, fra il licenziamento e la reintegrazione, il lavoratore non matura giorni di ferie. Viene a mancare infatti il presupposto fondamentale della prestazione lavorativa effettivamente resa.

Consulta l’orientamento applicativo ARAN RAL_1853

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