Parcheggiare l’auto troppo vicino ad altra auto impedendo al conducente di scendere non configura il reato di violenza privata

Il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione.

Con la sentenza n. 1912/2018 la Suprema Corte ha precisato che il reato di violenza privata, che è quello astrattamente configurabile in simili ipotesi, necessita di una violenza o una minaccia dalle quali derivi “una significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo”.

In virtù del principio di offensività sono quindi penalmente irrilevanti tutte quelle condotte che nei fatti sono inidonee a limitare la libertà di movimento della vittima e non influenzano altrimenti il processo di formazione della sua volontà, anche se si tratta di violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali.

Consulta la sentenza n. 1912/2018, Cassazione penale

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