Parti di autovettura: Cessazione della qualificazione di rifiuto

La Corte di Cassazione Sez. III penale con sentenza n. 36817 del 29 settembre 2022 ha precisato che per la perdita della qualifica di rifiuto in materia di veicoli fuori uso, occorre dimostrare  di aver correttamente posto in essere tutte le operazioni di recupero che comportano la cessazione della qualità di rifiuto.

La Corte ha rammentato infatti che “i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce ‘16 01’ dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, dello stesso decreto” e che “a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti”.

Il d.lgs. 152 del 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5.

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