Pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale

Al fine di assicurare l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, ad aggiornare i rispettivi piani di qualita’ dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi.

Le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe.

La limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o piu’ dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» e’ inserita nei piani della qualita’ dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

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