Quando il pastazzo di agrumi deve considerarsi rifiuto

Secondo la costante giurisprudenza la Corte di Cassazione, III Sez.pen. con sentenza n. 15449 del 13 aprile 2023, ha ribadito che il “pastazzo” di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale ,e deve essere qualificato come rifiuto, se si presenta in putrefazione e con cattivo odore, dunque, non riutilizzabile in agricoltura come ammendante agricolo, e, questi scarti risultino esser stati accumulati sul terreno da tempo imprecisato, e non sottoposti a procedura e controlli per il recupero.

di Gabriele Mighela

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