Quando viene eseguito un solo alcoltest si ricade nella meno grave delle violazioni

Colto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche viene invitato a sostenere l’alcoltest ma, in sede dei due rilevamenti previsti, ne effettua soltanto uno. Viene comunque condannato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma c (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Confermata la condanna anche dalla Corte d’Appello presenta ricorso in Cassazione: l’errata rilevazione non proverebbe oltre ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza, almeno secondo la difesa.

I giudici accolgono il motivo di ricorso: di fronte a un’errata rilevazione si sarebbe dovuto condannare l’imputato per l’ipotesi meno grave (secondo il principio del favor rei) prevista dal comma a dell’articolo 186 C.d.S., che prevede (dopo la sua depenalizzazione) una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente. Escluso quindi ogni risvolto penale della vicenda.

È utile infine ricordare il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, in assenza di una corretta rilevazione e di dati certi ed inattaccabili che consentano di sostenere un tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l, lo stato di ebbrezza può essere comprovato anche dai rilievi sintomatici eseguiti dai verbalizzanti al momento del controllo. Tale stato andrà però ricondotto all’ipotesi meno grave prevista dal comma a dell’art. 186 C.d.S..

Consulta la Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, Corte di Cassazione

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