Rapporto fra l’articolo 189 del codice della strada e l’articolo 593 del codice penale

Gli illeciti penali previsti dall’articolo 189 codice della strada costituiscono ipotesi di reati propri, potendo essere commessi soltanto dagli utenti della strada, mentre rientra nell’ambito dei reati comuni l’inosservanza degli obblighi sanciti dall’art. 593 codice penale, circa l’assistenza ed il soccorso alle persone ferite, essendo diretti alla generalità dei cittadini.

L’articolo 593 codice penale, rubricato omissione di soccorso, stabilisce infatti, al secondo comma, che chiunque trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo deve, alternativamente, prestare l’assistenza occorrente o darne immediato avviso all’autorità.

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