Requisiti della sanatoria edilizia

La Corte di Cassazione, III sez.pen. con sentenza n. 36818 del 29 settembre 2022  è nuovamente intervenuta in tema di reati urbanistici, per evidenziare che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 cit. non ammette termini o condizioni , deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso  e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive  che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica .

Secondo la Corte, quindi, deve ritenersi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica , senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.

di Gabriele Mighela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *