Scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose

1. La partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del consiglio comunale non solo non è prevista dall’art. 143 del d.lgs. 267/2000, ma la sua mancanza è ampiamente giustificata dalla circostanza che trattasi di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell’ordinamento alle ipotesi di attentato all’ordine e alla sicurezza pubblica, esige interventi rapidi e decisivi. Si può ritenere, dunque, che nel procedimento in questione ricorrano quelle particolari esigenze di celerità che, come stabilito dallo stesso art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustificano l’esenzione dalle forme partecipative del soggetto privato (Cons. Stato, sez. IV, 13.3.2007, n. 1222) e quindi rendono non decisiva anche la mancata espressa motivazione circa la valutazione riservata alle dichiarazioni spontaneamente rese dagli interessati. Recentemente, inoltre, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 14.2.2014, n 727) ha confermato la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, considerando lo scioglimento del consiglio comunale un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma gli interessi dell’intera collettività comunale.

2. Il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento per infiltrazioni delinquenziali ha per oggetto il profilo di diritto amministrativo concernente il procedimento che precede la decisione dell’organo politico garante della legalità e dell’unità della Repubblica (il Presidente) e pertanto non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 16.2.2007, n. 665).

3. È illegittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nel caso in cui non emerga dal provvedimento il legame causale intercorrente tra i presupposti in concreto riscontrati e la deviazione dell’azione dell’ente dal perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale legame costituisce invece il punto nodale della motivazione del provvedimento. La motivazione appare, pertanto, non adeguata ed indice di un’attività istruttoria non in linea con i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 103/1993. Infatti, il provvedimento in esame deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l’espressione della volontà popolare, da un lato, e la tutela, dall’altro, dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell’attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall’ordinamento a tutela delle autonomie locali. È vero che nell’ipotesi dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, ma occorrono in ogni caso sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l’amministrazione e i gruppi criminali. Ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto il materiale raccolto nel corso dell’istruttoria amministrativa, pur di particolare ampiezza e di estrema complessità, non consente di trarre un’univoca interpretazione delle circostanze di fatto evidenziate, alla stregua di un criterio congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, quali indici di un fenomeno di infiltrazione mafiosa in atto, considerato che i denunciati contatti con la criminalità organizzata hanno riguardato in primo luogo non l’amministrazione oggetto del provvedimento impugnato e la relativa maggioranza consiliare, bensì ambiti politici vicini a precedenti gruppi politici oggi di minoranza, che le denunciate frequentazioni ‑ essenzialmente di tipo personale e privato e quindi sostanzialmente estranee, salvo casuali ed occasionali momenti, all’esercizio di funzioni pubbliche ‑ vanno inquadrate nella “fisiologica” possibilità di rapporti personali ed affettivi nell’ambito della ristretta comunità presente in un piccolo comune, e che le affermate irregolarità dell’attività della struttura amministrativa comunale, in parte ancora da accertare ma, evidentemente, da contrastare in ogni caso, non sembrano però riconducibili ad un disegno unitario da cui possano evincersi fenomeni in atto d’infiltrazione mafiosa presso gli organi di direzione politica, ove non suffragate da ulteriori specifiche circostanze atte a dimostrare la coltivazione, o comunque la copertura, o comunque la mancata vigilanza, da parte dei nuovi vertici politici, di eventuali derive di contiguità della gestione degli uffici amministrativi comunali con la criminalità organizzata.

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