Scorrimento di graduatorie concorsuali
1. … Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l’ente, impone all’amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (per es., Cons. Stato, sez. V, 10.9.2012, n. 4770; già ad. plen., 28.7.2011, n. 14). Secondo la citata decisione dell’Adunanza Plenaria , la più recente disciplina del pubblico impiego (art. 35-ter d.lgs. 30.3.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla legge 24.12.2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. L’indizione di un nuovo concorso è insomma l’eccezione e richiede un’apposita motivazione, approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse pubblico. Conseguentemente, va confermato il principio per cui non sussiste un diritto soggettivo pieno alla assunzione degli idonei mediante scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico, dovendo comunque l’amministrazione assumere la decisione organizzativa di procedere al reclutamento di personale (es. Cass., sez. lav., 21.8.2007, n.,17780), correlata a eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e ad ulteriori altri elementi di fatto e di diritto rilevanti.
2. È evidente che la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (di recente, Cons. Stato, sez. III, 23.2.2015, n.,909), salve regole speciali come per esempio quella dell’art. 13 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che attribuisce all’amministrazione il potere di utilizzare le graduatorie già approvate per la copertura di altro posto di primario diverso da quello messo a concorso (Cons. Stato, sez. V, 18.2.1992, n. 129). Pertanto, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure non si fa luogo all’utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell’ordinamento, un usuale favore. Tra gli aspetti da considerare per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura, va verificato se si è in presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Assume rilevanza anche il preciso contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso (in tal senso, secondo la giurisprudenza citata, la limitazione dello scorrimento ai posti che non siano di nuova istituzione o trasformazione, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali all’art. 91 (Assunzioni), comma 4, 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), mirando a evitare che le amministrazioni siano indotte a modificare la pianta organica per assumere candidati già inseriti in graduatoria, i cui nomi sono naturalmente conosciuti, è un principio logico prima che giuridico e trova applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche). (sulla diversità di posti tra funzionario amministrativo contabile e funzionario amministrativo di indirizzo giuridico, cfr. Cass., sez. lav., 21.8.2007, n. 17780 che esclude il dovere di scorrimento; sulla diversità tra primario di ospedale di zona e omologo presso ospedale provinciale, pur con le diversità della materia medica, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18.2.1992, n. 129).
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