Sospensione e revoca della patente di guida

Le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida sono introdotte a fini specificamente interdittivi, con finalità preventive, rivolte a tutelare la sicurezza della circolazione e, di conseguenza, l’incolumità pubblica. La loro natura amministrativa si palesa sia dalla disposizione di cui all’art. 223 C.d.S, laddove si prevede il potere della sospensione cautelare della patente in capo al Prefetto, sia dalla lettera dell’art. 224, comma 3 C.d.S., che  stabilisce la competenza del Prefetto in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, qualora il reato da cui essa consegue sia estinto per prescrizione, previo accertamento della sussistenza della violazione, che, infine, dalla previsione, di cui all’art. 224, comma 1 C.d.S., che dispone l’adozione da parte del Prefetto della revoca o della sospensione della patente di guida per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale di condanna, ancorché la relativa pena sia condizionalmente sospesa. In particolare, quest’ultima disposizione dimostra la natura amministrativa della sospensione della patente di guida, posto che la sospensione condizionale della pena, incidente sulle sanzioni di natura penale, non si estende, per espressa volontà legislativa, alla sanzione accessoria interdittiva in esame.

Corte di Cassazione Penale sez. VII 27/3/2024 n. 12614

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