Tende e gazebi sono manufatti leggeri

Il Consiglio di Stato ha chiarito che i «manufatti leggeri» sono annoverabili nell’edilizia libera, come per esempio le tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile.

Tali elementi non necessitano di permessi per la loro installazione poiché la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può dirsi realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l’art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Le opere in questione, dunque, non necessitano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

Consiglio di Stato sez. VI 27/6/2023 n. 6263

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