Ticket pagato ma non visibile: il ricorso non conviene

Il comportamento dell’agente è stato assolutamente corretto, perché il ticket non era stato lasciato in una posizione agevole per poter effettuare il controllo. Va però tenuto presente il conducente con buon senso avrebbe dovuto esporre in modo visibile il tagliando, così da agevolare l’attività di controllo, evitando disguidi. Tuttavia, vero è che manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket, posto che l’art. 157 comma 6 (e non l’art. 7 c.d.s. come citato nella sentenza) recita: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”. Il ricorrente sostiene che debba ritenersi «chiaramente visibile il ticket posto sul sedile anteriore e non necessariamente sul parabrezza”. 

Vedi il testo della sentenza

 

Novità editoriale:
Nuovo Codice della Strada e leggi complementari

Edizione, Marzo 2016, aggiornata con:

• D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (depenalizzazione)
• Legge 23 marzo 2016, n. 41 (omicidio stradale)

 

 

 

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