Trattrice agricola non si arresta per corsa ciclistica: il provvedimento di revisione della patente va supportato da adeguata motivazione

Il conducente di una trattrice agricola non si ferma all’ordine di arresto adottato dal personale preposto alla vigilanza di una corsa ciclistica: contro il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida, disposto dalla motorizzazione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., l’interessato ha proposto ricorso al TAR Toscana che lo accoglie.
Il Tribunale amministrativo ricorda che l’ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è adottato all’esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati. I fatti devono essere valutati nel loro complesso e l’ordine di revisione va supportato da una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e dalle considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio sulla capacità del conducente. Diversamente, non solo sarebbe violato il generale obbligo motivazionale dei provvedimenti amministrativi imposto dall’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, ma la revisione della patente si trasformerebbe surrettiziamente in una sanzione amministrativa mentre essa ha invece carattere cautelare e preventivo, e mira ad accertare la persistenza dell’idoneità psico-fisica alla guida che è necessaria non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida.
In sostanza, per i giudici del TAR il provvedimento impugnato è totalmente carente di motivazione con riguardo a tali aspetti, e nel caso di specie l’obbligo motivazionale era ancora più intenso poiché, la decisione è stata assunta a distanza di dieci mesi dal fatto senza che in questo periodo il ricorrente sia incorso in altre sanzioni né incidenti stradali, e anche di tale circostanza l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto.
Consulta la Sentenza 1711 del 24.11.2016 del TAR Toscana

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