Violazione del regolamento di polizia urbana: sanzioni

Il ricorrente contesta il fatto che dal verbale non risulta che gli agenti lo abbiano informato, come doverosamente avrebbero dovuto fare sulla esistenza del divieto. E, in secondo luogo, evidenzia che la condotta tenuta nei confronti della polizia urbana, cioè il “rifiuto di rilasciare le proprie generalità”, consisteva semplicemente nell’esigenza di potere leggere l’ordinanza istitutiva di tale divieto, alla luce della assenza di qualsivoglia avvertenza, cartello, insegna, manifesto, per il pubblico.
La Corte di Cassazione ritiene che l’uomo era stato informato sul contenuto del Regolamento di polizia urbana e, nello specifico, sul divieto di utilizzare gli scalini della piazza per sedersi. A confermare questa consapevolezza vi è il fatto che l’uomo abbia messo in dubbio la norma, chiedendo di poter leggere il provvedimento e invocandone comunque la non conoscenza per mancata adeguata pubblicazione.
E relativamente a quest’ultimo caso, i giudici specificano che non è affatto necessaria una specifica procedura di pubblicità del provvedimento che riguarda il Regolamento di polizia urbana, ben diverso dal Codice della strada. 

Vedi il testo della sentenza

 

 

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