Visita medica per il rinnovo della patente

I sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, codice della strada o la commissione medica locale, entro 5 giorni dalla data in cui è stata effettua la visita medica per il rinnovo della patente, devo­no trasmettere per via telematica all’Ufficio centrale del Dipartimen­to per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, tutti i dati utili ai fini dell’emissione del duplicato della patente che riporte­rà così la nuova data di scadenza.

 

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