Volantinaggio
È illegittima l’ordinanza con cui il sindaco, richiamando i poteri assegnati dagli articoli 50 e 54 d.lgs. 18.8.2000, n. 267, ha disposto un generalizzato divieto di diffondere nel territorio comunale volantini di pubblicità commerciale “se non previa consegna nelle mani dei cittadini”, considerato che quale che fosse il potere che il Sindaco ha in concreto voluto esercitare nella fattispecie, l’abbandono di materiale pubblicitario sotto le porte di case e uffici o nelle grate di cancelli e finestre non può dar luogo a una emergenza sanitaria o di igiene pubblica ex articolo 50 né a un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini ex articolo 54 (del resto di tale situazione di pericolo ovvero di un’istruttoria che l’abbia acclarata non v’è traccia nell’atto impugnato); opinare diversamente equivarrebbe ad ampliare in modo incongruo e a discapito del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dello stesso principio di legalità dell’azione amministrativa, i poteri di ordinanza extra ordinem dei sindaci che vanno invece circoscritti a situazioni di carattere tendenzialmente eccezionale non fronteggiabili con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA