Acquisizione da parte della PG di numeri telefonici da intercettare, dati informatici, sms, messaggi whatsapp

La suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale sez. IV, 12/06/2018, n. 41385) ha affermato che non serve la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’individuazione da parte della PG dell’utenza telefonica da intercettare.

Di fatto, l’individuazione da parte della polizia giudiziaria dell’utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da “tracciare”, rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 codice di procedura penale, non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

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