Guida in stato di ebbrezza: obbligo di avviso di assistenza e utilizzabilità degli accertamenti ematici sanitari

Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Fermo affronta due interessanti questioni:

– la prima riguarda la sussistenza o meno dell’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nelle ipotesi in cui nei confronti dell’indagato, sussistendo elementi sintomatici dell’alterazione psico-fisica, venga richiesto il prelievo ematico in struttura sanitaria.

– la seconda riguarda l’attendibilità probatoria di un esame sanitario, test di screening non valido ai fini medico legali con necessità di conferma, eseguito con tecnica enzimatica c.d. metodo di “ Beckman” con verifica sul plasma e con accertamento solo indiretto dell’alcol nel corpo umano e, dunque, con effettivo rischio di sovrastima del quantitativo rispetto alla sua effettiva determinazione sul sangue intero, anche e soprattutto alla luce di un quadro normativo che impone stringenti verifiche del tasso alcolemico, non solo per ritenere superata la soglia legale di rilevanza penale dello stato di ebbrezza ma, eventualmente, per la stessa individuazione della fattispecie violata (art. 186 C.d.S.) direttamente ricollegata a specifici e precisi valori di alcolemia.

L’accertamento medico, non avvenendo nell’ambito di ordinari protocolli sanitari (privo di scopi terapeutici), risulti richiesto dalla p.g. procedente, sprovvista di etilometro, al solo fine di accertare la colpevolezza dell’agente e rientrando tra gli accertamenti urgenti di cui all’art. 356 c.p.p.

In conclusione il Tribunale afferma che, pur in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza alcolica sulla persona dell’imputato, l’inutilizzabilità probatoria dell’accertamento svolto dal personale sanitario mediante la suddetta tecnica – non valida a fini medico legali – impone l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.

Consulta la sentenza n. 691/2017, Tribunale di Fermo

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