Le tabaccherie possono vendere integratori alimentari? La risposta del MISE

Le rivendite di generi di monopolio possono vendere integratori alimentari? Questo il quesito a cui il MISE risponde con la risoluzione n. 10728, del 13.1.2017, che andiamo ora a analizzare.

Innanzitutto come sono definiti gli integratori alimentari? Secondo l’art. 2 del decreto 21 maggio 2004, n. 169 questi sono “i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Questi vengono commercializzati predosati in capsule, pastiglie o simili, ma anche in polvere e gocce.

Leggendo la definizione è evidente che questi rientrano nel settore alimentare e di conseguenza possono essere venduti dagli esercizi il cui titolare è in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I titolari di rivendita di generi di monopolio non esulano da questo prerequisito fondamentale, anche alla luce del fatto che gli integratori non rientrano all’interno delle tabelle riservate ai titolari degli impianti di distribuzione di carburanti e delle rivendite di questo tipo (allegato 9 al D.M. n. 375 e successive modifiche).

Sì quindi alla vendita dei prodotti ivi compresi (caramelle, confetti, cioccolatini ecc.), no agli integratori alimentari per i quali è necessario il requisito professionale di cui sopra e il relativo titolo.

Consulta la risoluzione MISE n. 10728 del 13.1.2017

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