Vizi formali nella compilazione del verbale: non sempre sono rilevanti

Eventuali vizi formali del verbale non sono sempre rilevanti in caso di ricorso. A ricordarlo sono i giudici della Cassazione con la Sentenza in esame, la 6647/17: “i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto illegittimamente impediscano la difesa inerente alla contestazione, e poiché la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata, e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione”.

Nel caso particolare si lamentava la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione. Avendo il Tribunale dato atto dell’esistenza di delibera comunale relativa all’incarico a tempo indeterminato conferito all’ausiliario del traffico che aveva proceduto alla contestazione, e essendo salvaguardato il diritto di difesa del ricorrente, il verbale è valido.

Consulta la Sentenza n. 6647/17, Corte di Cassazione

 

 

 

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