L'art. 219 comma 3-ter prevede che "se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna". In situazioni di così rilevante allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità non avrebbe difatti alcun senso il dover attendere magari numerosi anni l'esito di un processo per poter applicare la sanzione della revoca - TAR Piemonte, 14 ottobre 2015
Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti - Messaggio INPS del 3 novembre 2015
Nella Conferenza unificata di ieri è stato sancito un accordo che fornisce una cornice interpretativa condivisa per la migliore applicazione in ambito regionale e locale della normativa introdotta dal decreto legge 78/15 in materia di polizia provinciale - Vedi il testo dell'accordo