Accertamento ex art. 186 C.d.S. e necessario avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia

La Corte di Cassazione ribadisce che gli organi di Polizia, nel dare corso all’accertamento strumentale del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., c. 4, devono avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
L’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore si qualifica come un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della procedura medesima e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.
In conclusione, secondo i giudici della Suprema Corte, deve formularsi il seguente principio di diritto: “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato”.
Questo vale anche nel caso  in cui i verbalizzanti avvisino il conducente della facoltà di farsi assistere in modo verbale, secondo la prassi comunemente seguita, anche se l’indicazione non è trascritta nel verbale redatto dagli operatori.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione 21.11.2016 n. 49236

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