Trasporto di rifiuti senza titolo abilitativo e quantità del materiale “assolutamente significativa”

Nel caso di reato ex Art. 256, c. 1 D.Lgs. 152/06 e conseguente condanna alla pena dell’ammenda per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, in assenza del necessario titolo abilitativo, il giudice, nel valutare la condotta contestata all’imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità.
In particolare viene posto in evidenza che l’imputato aveva proceduto a più conferimenti di materiale ferroso per complessivi Kg 41.105 e, a fronte di tale dato fattuale, il giudice considera la quantità di materiale come “assolutamente significativa”, osservando che quanto accertato “depone nel senso di un’abitualità dell’attività”.
Per la Suprema Corte, il giudice del merito ha chiaramente indicato dati fattuali implicitamente dimostrativi della insussistenza dei necessari requisiti della tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta richiesti per l’applicazione dell’art.131-bis C.P., dovendosi dunque escludere la dedotta mancanza assoluta di motivazione e potendosi nel contempo affermare che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata anche con motivazione implicita.
Consulta le Sentenza della Corte di Cassazione n. 48317 del 16.11.2016

 

 

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