Antimafia

Tale diniego ha impedito all’impresa interessata di conoscere il contenuto del provvedimento all’origine della revoca del subappalto precedentemente autorizzato, pregiudicandone, di fatto, la tutela in sede giurisdizionale.

La giurisprudenza (cfr., oltre a TAR Liguria, sez. II, n. 241/2013, Cons. Stato, sez. III, 27.3.2012 n. 1788 e TAR Catanzaro, 10.5.2012, n. 447) ha ritenuto di poter distinguere tra la informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto appaltante), afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell’impresa ‑ atto per sua natura pienamente ostensibile ‑ e le risultanze istruttorie “a monte”, a cui ha attinto l’Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell’impresa medesima. E solo relativamente a questi ultimi atti ha escluso l’accesso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’amministrazione coperte da segreto istruttorio (ai sensi della legge procedurale penale), in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti ‑ in corso di svolgimento ‑ di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata.

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