Personale

Secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del CCNL del 16.05.1995, al dipendente può essere concesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e i permessi concessi a tale titolo “non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno”.

Pertanto, sulla base del contenuto della predetta disposizione, non si ritiene possibile concedere periodi di permesso breve aggiuntivi rispetto a quelli ivi riconosciuti. Nell’ipotesi in cui si sia verificato il superamento del limite massimo delle 36 ore annuali, il dipendente dovrà ricorrere alla fruizione di altri istituti al fine di non essere considerato assente ingiustificato.

 

Fonte: www.aranagenzia.it

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