Autovelox: addio cartello d’avviso? Una recente Sentenza mischia le carte in tavola

Ormai siamo abituati a vedere le postazioni di rilevamento automatico della velocità accoppiate con l’immancabile cartello di avviso “controllo elettronico della velocità”. La situazione potrebbe presto cambiare, in un certo senso, grazie a un’importante Sentenza della Cassazione che afferma diversi principi. Andiamoli a vedere:

  • distanza minima: non esiste alcuna distanza minima prevista fra il cartello e il rilevatore di velocità. Questa, secondo i giudici devono “essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”. Insomma nessuna direttiva, ma piuttosto la necessità di valutare caso per caso;
  • distanza massima: è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km. Una simile distanza priva l’automobilista della possibilità di frenare e accelerare in corrispondenza del velox, dal momento che questo potrebbe trovarsi anche molto lontano dal punto in cui avviene la segnalazione;
  • intersezioni: come regolarsi con le intersezioni con strade secondarie? Secondo la cassazione non è necessario ripetere il cartello, posto che questo sia presente sulla strada principale prima dell’incrocio e il velox sia posto sempre a meno di 4km da questo. Nessuna certezza quindi per gli automobilisti che confluiscono su un’altra strada, che non potranno fare altro che rallentare per i primi 4km percorsi dopo la svolta.

Infine un’utile considerazione relativa alle indicazioni da riportare nel verbale: “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza”. Spetta quindi al Comune dimostrare, in caso di opposizione, l’esistenza di detta segnaletica di avviso.

Consulta la Sentenza n. 7949, 28 marzo 2017, Corte di Cassazione

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