Investe un anziano: non basta la prudenza dimostrata a salvare l’autista dall’accusa di omicidio colposo

Svoltando a destra per immettersi in una strada a due corsie, in una situazione di traffico intenso, l’autocarro condotto dall’imputato ha colpito un pedone, buttandolo e a terra e finendo per trascinarlo e schiacciarlo con le ruote posteriori. Il tribunale procede a riconoscere l’autista del mezzo colpevole di omicidio colposo.

La difesa ruota in particolare intorno alla prudenza tenuta dall’imputato. Questo non avrebbe infranto alcun limite di velocità né apparentemente violato alcuna norma del Codice della Strada. I Giudici proseguono in ogni caso al respingimento del ricorso e alla conferma della condanna perché, come è noto, il C.d.S. impone un alto livello di prudenza, che tenga conto anche delle eventuali imprudenze e incertezze degli altri utenti della strada. L’art. 141. del Codice è emblematico in questo senso. Questo infatti impone al conducente non solo di ridurre la velocità ma, all’occorrenza, anche di fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali e quando i pedoni tardino a scansarsi o diano segni di incertezza”.La norma è doverosa visto l’elevata pericolosità delle attività che il C.d.S. si trova a regolamentare.

 Violato quindi dall’imputato l’obbligo di prudenza che impone di porre attenzione alla presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada.  

Anche l’istanza relativa al punto cieco nella visuale dell’autista, la cui presenza è inevitabile in ogni veicolo, viene respinta. In situazione di scarsa visibilità o visibilità assente è ancora più stringente l’obbligo di fermarsi e sospendere ogni manovra. Ciò è ancora più urgente in presenza di utenti deboli della strada o in situazioni di pericolo.

Consulta la Sentenza n. 15176 del 27 marzo 2017, Corte di Cassazione

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