Cocaina in casa e in strada: escluso l’uso personale se l’imputato è privo di attività lavorativa

A seguito di condanna ai sensi dell’art 73, c. 5, D.P.R. 309/1990, i giudici della Corte di Cassazione respingono il ricorso dell’imputato escludendo l’ipotesi di un “acquisto di stupefacente” per esclusivo uso personale.  I giudici della Suprema Corte fanno riferimento al fatto che l’uomo “era privo di un’attività lavorativa” e quindi non in grado economicamente di sostenere il costo per una scorta di cocaina. La cocaina trovata nell’abitazione dell’imputato doveva essere quindi “destinata al confezionamento delle dosi”.  La posizione risultava aggravata dal fatto che l’imputato aveva portato in strada cocaina “già frazionata e confezionata in involucri termosaldati”, perciò pronta per la vendita.
Consulta la Sentenza 5.10.2016 n. 41978  

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