Coronavirus: la quarantena dei contagiati non limita la loro libertà personale

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (art. 16 Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.

Questo un passaggio saliente della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 depositata il 26 maggio 2022: la Consulta ha pertanto escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al Coronavirus (per approfondire si suggerisce di consultare il comunicato stampa della Corte dell’8 aprile 2022).

 

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

>> COMUNICATO DELLA CONSULTA 26/5/2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *