Guida sotto l’effetto di stupefacenti: il conducente può rifiutare di sottoporsi ai test qualitativi qualora non mostri sintomi di alterazione

Il Codice della Strada, all’articolo 187, punisce coloro che si pongono alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Gli organi di Polizia Stradale, al fine del relativo accertamento, possono sottoporre i conducenti a test e prove non invasivi. Nel caso in cui questi diano esito positivo (o comunque quando si può ragionevolmente ritenere che il soggetto abbia fatto uso di stupefacenti) è possibile proseguire le indagini con accertamenti clinici e tossicologici.

Nel caso in cui il conducente rifiuti questi test è, solitamente, sottoposto alla sanzione di cui al comma 8 dell’art. 187 (“reato di rifiuto”). Ciò accade, però, solo quando gli agenti si sono attenuti alle procedure di legge.

Nel caso che esaminiamo gli agenti chiedevano di accompagnare il conducente ad una struttura sanitaria nonostante non ci fossero elementi fattuali per sospettare che costui fosse sotto l’effetto di stupefacenti. Secondo i giudici non vi erano le condizioni di fatto per considerare legittima l’intimazione rivolta dagli operanti al conducente, in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art.187 C.d.S. sopra ricordato, non erano stati acquisiti elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione alle analisi di laboratorio, sia perché non erano state effettuate prove attraverso strumentazione portatile, sia perché non esplicitati altri elementi sullo stato dell’imputato che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Date queste premesse non può ritenersi integrato il reato di rifiuto, essendo venuta meno la legittimità dell’ordine degli organi di polizia.

Consulta la Sentenza n. 12197 del 14.3.2017, Corte di Cassazione

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