I proventi del codice della strada possono finanziare anche i parcheggi e i marciapiedi

Le disposizioni previste dall’art.208 del codice della strada secondo cui una quota del 50% di detti proventi possono essere destinati “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale”, permettono agli Enti di poterli destinare anche alla realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto interventi finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli.

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