Omicidio colposo e omicidio colposo stradale: chiarimenti dalla Cassazione sull’applicazione

Esaminiamo un ricorso in Cassazione a una condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. L’imputato è colpevole di avere investito un pedone intento all’attraversamento della carreggiata, causandone il decesso.

Fra i molti motivi di ricorso, tutti rigettati, spicca il secondo: la difesa chiede l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 589-bis del Codice Penale (“omicidio stradale“), al fine di vedersi poi riconosciuta l’attenuante di cui al comma VII:

<blockquote>”Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà“.</blockquote>

<h2>Applicazione degli articoli 589 e 589-bis del Codice Penale</h2>

La nuova disciplina sull’omicidio stradale, entrata in vigore in data 25 Marzo 2016 per effetto dell’art.1 L. 23.3.2015 n.41 non si presenta quale disposizione più favorevole rispetto alla previsione di cui all’art.589 II comma cod.pen., o per lo meno non in questo caso. 

La disciplina sanzionatoria delle due disposizioni penali, nella ipotesi base (facendo riferimento all’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) è, infatti, la medesima (reclusione da due a sette anni) e pertanto sussiste piena continuità normativa e sanziltoria sotto questo profilo.

Tuttavia del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie, considerato anche che la disposizione di cui all’art.589 II comma del Codice Penale costituiva ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell’omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all’art.589 bis comma I cod.pen. di nuova introduzione integra una ipotesi autonoma di reato.

La Corte conclude quindi che l’imputato non avrebbe un trattamento maggiormente favorevole con l’applicazione del nuovo reato di “omicidio stradale“, dal momento che gli sono già state riconosciute le attenunati generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante di cui al comma II dell’art. 589 (che puniva chi commetteva omicidio colposo con violazione delle norme del C.d.S., oggi abrogata in seguito all’introduzione del 589-bis).

La pena minima così ottenuta (ai sensi dell’art. 589 Codice Penale) è di 6 mesi di reclusione (pena base minima per l’omicidio colposo). Al contrario faceno riferimento al 589-bis di più recente introduzione sarebbe di 8 mesi (la pena base minima in questo caso è di 2 anni, dimezzati per l’attenuante di cui al comma VII invocata dalla difesa, e in seguito diminuiti di un terzo per le attenuanti generiche). 

Dovendosi applicare la norma più favorevole, è evidente che si debba fare riferimento all’art. 589, “omicidio colposo“.

Consulta la Sentenza n. 29721/2017

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